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[1]Il contributo straordinario da corrispondere al Comune di Palermo nell'esercizio finanziario 1942-43 ai termini dell'art. 1 della legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1816, modificato con l'art. 8 della legge 16 marzo 1942-XX, n. 243, e' elevato a L. 37.500.000, rimanendo in corrispondenza soppresso lo stanziamento di L. 25 milioni previsto dalla citata legge n. 1816 per l'esercizio finanziario 1943-44.
[2]Il suindicato contributo potra' essere utilizzato anche per la sistemazione del bilancio di detto Comune per l'esercizio 1941.
[3]Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
