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[1]Il terzo comma dell'art. 14 della legge 28 settembre 1942-XX, n. 1140, e' modificato come segue:
[2]«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Comandi, Corpi e servizi dipendenti dalle Amministrazioni militari e dalle Aziende dello Stato con ordinamento autonomo, fatta eccezione per quanto concerne le forniture di carta, buste, cartoni e lavori di stampa»,
Testo in vigore dal 11 febbraio 1943 al 9 maggio 2025
