Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 marzo 1942 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]La chiusura temporanea degli Uffici viaggi e turismo, degli Uffici turistici e degli Uffici di navigazione, di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650, puo', dal Ministro per la cultura popolare, essere prorogata fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 22 gennaio 1942-XX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - PAVOLINI - GRANDI - GORIA - HOST VENTURI -RICCI - RICCARDI

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 24 marzo 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-01-22;187~art3 · fonte del testo

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