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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera, dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]A decorrere dal 1° settembre 1939-XVII, la maggiorazione indicata nel decreto interministeriale 20 gennaio 1937-XV, per le seguenti sedi di scuole all'estero e' variata come segue:
[9]Belgio dal 20 al 30 per cento;
[10]Danzica dal 10 al 25 per cento;
[11]Romania dal 20 al 35 per cento;
[12]Uruguay dal 10 al 25 per cento;
[13]Tangeri dal 15 al 30 per cento;
[14]Spagna dal 15 al 25 per cento;
[15]Siria dal 25 al 35 per cento.
[16]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[17]Data a Roma, addi' 30 novembre 1939-XVIII
[18]VITTORIO EMANUELE
[19]MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL
[20]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 11 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
