Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1968 al 16 dicembre 2010. 153 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, n. 936 e col decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1962, n. 572, e' sostituito dal seguente: "Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo all'amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 500.000. Oltre tale somma il canone e' dovuto nella seguente misura: sulla parte di reddito: da lire 500.001 a lire 1.000.000 il 15 per cento; da lire 1.000.001 a lire 2.000.000 il 19 per cento; da lire 2.000.001 a lire 3.000.000 il 22 per cento; oltre lire 3.000.000 il 24 per cento. Il canone minimo e' stabilito in lire 1.000 annue. Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-02-05;64~art1 · fonte del testo
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