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[1]In deroga alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono sospesi, per la durata dell'attuale stato di guerra, gli esami per le promozioni a scelta facoltativa dei centurioni e dei capi manipolo, nonche' gli esami per l'accertamento della idoneita' dei centurioni per l'avanzamento ad anzianita'.

[2]Fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra, le promozioni dei centurioni e dei capi manipolo avverranno esclusivamente ad anzianita' colle stesse modalita' stabilite per questi ultimi.

[3]Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1943-XXI.

Testo in vigore dal 4 maggio 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-03-29;283~art1 · fonte del testo

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