Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Le lettere d), e) ed f) del 1° comma dell'art. 9 del testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni sono abrogate e sostituite dalle seguenti:
[2]«d) dei generali ispettori del genio navale e delle armi navali, o, in caso di assenza o di impedimento, degli ufficiali generali che li seguono immediatamente in ruolo, prescindendo pero' da coloro che coprano le cariche di direttori generali delle costruzioni navali e meccaniche e delle armi ed armamenti navali, nonche' del comandante generale delle Capitanerie di porto, o, in caso di assenza o di impedimento, del tenente generale di porto, comandante in 2a del Comando generale delle Capitanerie di porto;
[3]«e) dei direttori generali delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali, di sanita' militare marittima e di commissariato militare marittimo;
[4]«f)di un ufficiale generale medico o di commissariato, prescindendo dai generali che ne fanno parte in base alla precedente lettera e), o di porto».
Testo in vigore dal 31 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
