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[1]L'ultimo comma dell'art. 25 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, e' abrogato e sostituito dal seguente:
[2]«I capitani di vascello i quali abbiano tenuto per almeno tre mesi e lodevolmente, durante la guerra 1915-18, il comando di incrociatori, di esploratori, di flottiglie o squadriglie di siluranti, sommergibili o M.A.S. od il Comando di cacciatorpediniere attivamente operanti in mare aperto, e gli ammiragli di squadra designati d'armata rimangono in ausiliaria per un periodo di dieci anni, purche' abbiano diritto al riconoscimento di due campagne della guerra suddetta».
Testo in vigore dal 31 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
