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[1]Nella tabella A, annessa alla legge 8 luglio 1926-IV, numero 1178, e successive modificazioni, la nota c), riguardante il tenente generale del Corpo delle Capitanerie di porto e' abrogata e sostituita dalla seguente: «c) il tenente generale del Corpo delle Capitanerie di porto e' comandante in 2a del Comando generale delle Capitanerie di porto».
[2]Il tenente generale del Corpo della Capitanerie di porto in servizio permanente effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge conserva ad personam il titolo di ispettore delle Capitanerie di porto.
Testo in vigore dal 31 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
