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[1]Dopo l'art. 37 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:

[2]«Art. 37-bis. - Gli ufficiali del Corpo delle armi navali possono, altresi', essere reclutati mediante concorso per titoli fra gli studenti universitari della facolta' di ingegneria - sezione di ingegneria industriale - che abbiano sostenuto, con esito favorevole, gli esami del primo anno del triennio di studi di applicazione e non abbiano oltrepassato il 26° anno di eta'.

[3]I vincitori del concorso sono nominati sottotenenti e, con tale grado, sono inviati dal Ministero della marina presso un Politecnico del Regno a frequentare il secondo ed il terzo anno del triennio di studi di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica e chimica).

[4]Essi seguono, inoltre, presso la Regia Accademia navale, un breve tirocinio militare-marinaresco, e, conseguita la laurea, un corso integrativo di istruzione professionale, della durata di otto mesi, sulle materie e sui programmi che sono stabiliti dal Ministero della marina.

[5]Al concorso previsto dal presente articolo possono essere anche ammessi studenti universitari della facolta' di ingegneria - sezione di ingegneria civile - poiche' essi si impegnino ad ottenere, se vincitori del concorso, il passaggio al secondo anno del triennio di studi di applicazione della sezione industriale della facolta' d'ingegneria».

Testo in vigore dal 31 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-22;1225~art4 · fonte del testo

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