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[1]Nel 2° comma della lettera a) dell'art. 37 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:
[2]1ª Variante. - Nel 2° periodo sono soppresse le parole: «o il corso stesso».
[3]2ª Variante. - Il 3° periodo e' abrogato e sostituito dal seguente: «All'uscita dalla Regia Accademia navale essi saranno nominati sottotenenti».
Testo in vigore dal 31 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
