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[1]Il 1° comma dell'art. 35 della legge 8 luglio 1926-IV, numero 1178, e successive modificazioni, e' abrogato e sostituito dal seguente:
[2]«Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno in uno dei Corpi militari della Regia marina, oltre le condizioni prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali della Regia marina, e' necessario contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente per tutti i corpi, eccetto che per i Corpi del Genio navale e delle Armi navali, per i quali la ferma decorre dalla nomina a tenente per coloro che sono reclutati per concorso fra i laureati in ingegneria, e dal conseguimento della laurea per coloro che provengono dalla Regia Accademia navale, nonche' per coloro che sono reclutati in base al successivo articolo 37-bis».
Testo in vigore dal 31 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
