Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministro per la marina ha facolta' di indire - negli anni dal 1939 al 1941 incluso - oltre ai pubblici concorsi previsti dall'art. 40 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, concorsi straordinari per titoli ed esami per sottotenente o tenente commissario della Regia marina in servizio permanente effettivo. Detti concorsi sono riservati, rispettivamente, ai sottotenenti e tenenti commissari di complemento delle Forze armate, i quali, oltre a possedere il titolo di studio prescritto dal su citato art. 40 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, abbiano i seguenti requisiti:
- a)aver prestato almeno due o quattro anni di servizio da ufficiale commissario, a seconda che trattasi di concorsi fra sottotenenti o fra tenenti commissari di complemento;
- b)avere un'eta' non inferiore ai 28 anni, ne' superiore ai 34, salvo gli aumenti previsti dall'art. 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.
[2]I vincitori dei concorsi straordinari previsti dal precedente comma sono nominati sottotenenti o tenenti commissari della Regia marina in servizio permanente effettivo. Essi non seguono il corso ed il tirocinio previsti dal 2° comma del su citato art. 40 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 22 luglio 1939-XVII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - DI REVEL - BENNI
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 31 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
