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[1]Nella tabella n. 3 annessa al testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:
[2]1ª Variante. - Nell'annotazione (1) dopo le parole «nominati tali in seguito a concorso fra laureati» sono aggiunte le altre «o in base all'art. 37-bis della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni».
[3]2ª Variante. - Nella parte della colonna «Periodo di permanenza nel grado» riguardante l'avanzamento da sottotenente a tenente del Corpo delle armi navali e' apposta la chiamata (2) con la seguente annotazione: «Per i sottotenenti del Corpo delle armi navali reclutati in base all'articolo 37-bis della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, il periodo minimo di permanenza nel grado e' di anni due».
[4]3ª Variante. - Nella parte della colonna «Altre condizioni» riguardante l'avanzamento da sottotenente a tenente del Corpo delle armi navali e' apposta la seguente condizione: «Aver conseguito la laurea in ingegneria industriale per coloro che sono stati reclutati in base all'articolo 37-bis della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni».
Testo in vigore dal 31 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
