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[1]Nel testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, dopo l'art. 99 e' aggiunto il seguente:
[2]«Art. 99-bis. - Agli ammiragli di squadra in ausiliaria o nella riserva, i quali durante il servizio permanente effettivo hanno rivestito la carica di designato d'Armata, di cui al precedente art. 71, puo' essere conferito il rango di ammiraglio d'Armata in ausiliaria o nella riserva, ai soli effetti del R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni.
[3]Il rango di ammiraglio di Armata in ausiliaria o nella riserva e' conferito con Regio decreto, su proposta del Ministro per la marina, sentito il Consiglio dei Ministri».
Testo in vigore dal 31 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
