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[1]Nel testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, dopo l'art. 85 e' aggiunto il seguente:
[2]«Art. 85-bis. - Agli ammiragli di squadra collocati a disposizione» per aver raggiunto il limite di permanenza massima di grado, puo' essere conferito il rango di ammiraglio di squadra designato di Armata ai soli effetti del R. decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210, e successive modificazioni, qualora essi abbiano comandato per almeno un anno una squadra navale e sia stata conferita la carica di ammiraglio di squadra designato d'Armata ad un pari grado meno anziano del servizio permanente effettivo.
[3]Il rango di ammiraglio di squadra designato d'Armata ai sensi del precedente comma e' conferito con decreto Reale su proposta del Ministro per la marina, sentito il Consiglio dei Ministri».
[4]Conseguentemente l'intestazione del titolo III del predetto testo unico e' sostituita dalla seguente: «Avanzamento degli ufficiali «a disposizione» e «fuori organico». Conferimento del rango di designato d'Armata ad ammiragli di squadra «a disposizione»».
Testo in vigore dal 31 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
