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Nella lettera g) del 1° comma dell'art. 66 del testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni, alle parole: «che non conseguono la laurea nei termini prescritti ai sensi del precedente art. 55» sono sostituite le altre: «che non superano gli esami o che non conseguono la laurea nei termini prescritti ai sensi dei precedenti articoli 55 e 55-bis».
Testo in vigore dal 31 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
