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[1]Quando l'ufficiale della Regia marina sottoposto a Consiglio di disciplina appartenga al Corpo di Maggiore i componenti del Consiglio stesso dovranno essere tratti dagli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore.
[2]Qualora l'ufficiale della Regia marina sottoposto a consiglio appartenga a Corpo diverso da quello di Stato Maggiore uno dei membri del Consiglio sara' tratto, se possibile dal Corpo cui l'ufficiale appartiene.
Testo in vigore dal 26 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
