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La distinzione tra armi o corpi combattenti e non combattenti stabilita negli articoli 78 e 85 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, modificata dalla legge 17 marzo 1930-VIII, n. 337, e dal R. decreto-legge 25 giugno 1931-IX, n. 939, convertito nella legge 17 dicembre 1931-X, n. 1701, nonche' nelle tabelle allegati 2 e 4, e' abolita nei confronti degli ufficiali della Regia marina.
Testo in vigore dal 26 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
