Articolo abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66.

Abrogato dal 9 ottobre 2010

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Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010. 94 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Nell'articolo 115, il primo comma e' sostituito dal seguente: "I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbiano prestato un anno di servizio continuativo, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'articolo 104. Analogamente sono valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che abbiano prestato nel grado rivestito due anni di servizio, di cui almeno sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti al ruolo delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010 N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1189~art7 · fonte del testo

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