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All'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, quale risulta modificato dall'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 813, sono apportate le seguenti varianti:
- a)nel primo comma, la dizione: "il direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi, presidente" e' sostituita dalla seguente: "il direttore generale del personale militare della Marina o, per sua delega, l'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello in servizio permanente effettivo piu' anziano destinato alla Direzione generale, presidente";
- b)nel terzo comma, la dizione: "il direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi" e' sostituita dalla seguente: "il direttore generale del personale militare della Marina";
- c)nell'ultimo comma, le parole: "presieduta dal direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi" sono soppresse.
Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 9 ottobre 2010
