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[1]Nel 1° comma dell'art. 12, la parte relativa al corso I.G.P. e' cosi modificata:
[2]«Corso I. G. P. (Istruzione Generale Professionale) per i sottocapi volontari ordinari od a premio che aspirino a proseguire nella carriera ed ottengano di parteciparvi durante il secondo anno del 2° periodo della ferma ordinaria, oppure durante il secondo anno della ferma complementare a premio di due anni.
[3]I sottocapi volontari ordinari esclusi dal corso I.G.P. possono venir prosciolti di autorita' dall'ulteriore ferma volontaria e congedati, in base al disposto del successivo articolo 19. Ai sottocapi volontari a premio che non ottengono la idoneita' al termine di detto corso si applica invece il penultimo comma del successivo art. 15».
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
