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[1]L'art. 8 e' cosi modificato:
[2]«Per la formazione dei sottufficiali di carriera delle varie categorie e specialita' del C.R.E.M., il Ministero della marina ha facolta' di ordinare arruolamenti volontari ordinari con ferma di anni sei, suddivisa in due distinti periodi: il primo di anni quattro ed il secondo di anni due, da concedersi, a domanda degli interessati, al termine del primo, sempreche' i richiedenti siano giudicati meritevoli di proseguire nella carriera.
[3]Ha facolta' inoltre di ordinare arruolamenti volontari a premio, con ferma di anni quattro, per qualunque categoria e specialita' del Corpo Reale equipaggi marittimi, nonche' di bandire concorsi fra gli arruolati volontari a premio che abbiano contratta la ulteriore ferma volontaria a premio di anni due, di cui al successivo art. 16, per corrispondere ad eventuali necessita' nei ruoli di carriera.
[4]Tale concorso sara' bandito, dopo il primo anno della predetta ferma biennale, tra quelli che lo domanderanno e che saranno giudicati meritevoli per esami, da svolgersi sui programmi di insegnamento del corso ordinario e con le modalita' stabilite dal regolamento per l'applicazione del presente testo unico. Il regolamento stesso prescrivera' le norme ed i criteri di scrutinio».
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
