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Nell'art. 5 sono apportate le seguenti aggiunte:
- a)in fine del 3° comma sono aggiunte le parole: «Il numero dei capi di lª classe trattenuti e' stabilito separatamente da quello dei capi di 1ª classe. Esso non puo' essere superiore a 300»;
- b)nel penultimo comma, dopo le parole: «Il numero globale dei sottufficiali», sono aggiunte le seguenti: « compresi i capi di 1ª classe trattenuti».
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
