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[1]I capi di lª classe del Corpo Reale equipaggi marittimi, che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, avessero gia' rinunciato per due volte a sostenere gli esami per l'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi o fossero stati riprovati negli esami stessi, ovvero, pur avendo superato tali esami, fossero stati comunque dichiarati esclusi definitivamente dall'avanzamento, non potranno in alcun caso essere trattenuti in servizio oltre il 52° anno di eta'.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 15 giugno 1933 - Anno XI.

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Sirianni - Jung

[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008

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