Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1936 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]((I capi di 1ª classe, iscritti nei quadri di avanzamento ordinari del 1933 per la promozione a sottotenente del C.R.E.M., i quali rinunciarono a sostenere gli esami previsti dall'art. 44 della legge 15 giugno 1935, n. 778, possono, al raggiungimento del 52° anno di eta', essere trattenuti in servizio col loro grado sino al compimento del 56° anno di eta', purche' conservino la necessaria idoneita' fisica. Il provvedimento e' subordinato al parere favorevole della Commissione di cui all'art. 56 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, modificato dall'art. 22 della legge 15 giugno 1935, n. 778.
[2]Lo stesso trattamento e' fatto ai capi di 1ª classe, i quali furono compresi nel quadro di avanzamento a sottotenente del C.R.E.M. del 1932, ma non furono inclusi in quelli del 1933, pur essendo stati riconosciuti idonei all'avanzamento)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1936 al 22 dicembre 2008
