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[1]Dopo l'art. 103 e' aggiunto il seguente art. 103-bis:
[2]«Il disposto degli articoli 18 e 70 circa la data di promozione a secondo capo non si applica a tutti i sottocapi brevettati provenienti da arruolamenti volontari anteriori al 1933: questi continueranno ad essere promossi secondi capi al termine dei sei anni di ferma».
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
