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[1]Nell'art. 4:
- a)dopo il 2° comma, e' aggiunto il seguente:
[2]«Ai capi di 1ª classe trattenuti in servizio dopo il 52° anno di eta' in base all'art. 90, lettera a), e' assegnata la classifica di capi di 1° classe trattenuti»;
- b)nel penultimo comma, dopo le parole «capi di 1ª classe», sono aggiunte le altre: «compresi fra questi i capi di lª classe trattenuti».
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
