Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Nell'art. 102:
- A)nel titolo e nei comma 1° e 2° dell'articolo, le parole «servizi portuali» sono modificate in «portuali»;
- B)alla fine dell'ultimo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «e quelle relative all'avanzamento a capo di 1ª classe, che sara' effettuato con criterio della scelta comparativa, secondo e' stabilito per le altre categorie dalla tabella A dell'art. 66».
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
