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[1]Dopo l'art. 101-bis e' aggiunto il seguente:
[2]«Art. 101-ter. - Prima formazione della categoria palombari».
[3]«Nella sua prima formazione, la categoria palombari sara' costituita con ruoli distinti ed autonomi in tutti i gradi.
[4]Entreranno a far parte di detta categoria:
- a)i sottufficiali muniti di certificato di palombaro, che non rivestano il grado di capo di lª classe, purche' giudicati fisicamente e professionalmente idonei, giusta le norme contenute nell'ordinamento della categoria palombari;
- b)tutti i sottocapi torpedinieri e nocchieri volontari a premio muniti dell'attuale certificato di palombaro di 1ª classe, e tutti i sottocapi nocchieri e marinai volontari a premio attualmente palombari di 2ª classe, purche' giudicati professionalmente idonei come sopra e detto;
- c)tutti gli allievi palombari di leva e volontari a premio, che attualmente seguono il corso, e che otterranno il certificato di palombaro ordinario.
[5]Gli attuali capi torpedinieri minatori di 1ª classe, muniti del certificato di palombaro di 1ª e 2ª classe, conserveranno il certificato stesso, rimanendo nella propria categoria di provenienza (torpedinieri).
[6]Tutti i militari muniti del certificato di palombaro di 2ª classe, che non supereranno la prova in mare, restando nella categoria di provenienza, potranno conservare il certificato di palombaro di 2ª classe, ma non potranno progredire, e saranno destinati presso i nuclei meno importanti in aiuto ai palombari ordinari, purche' atti ad eseguire quei lavori previsti pel conseguimento del brevetto a 30 metri.
[7]Le ulteriori permanenze di personale nella categoria palombari, saranno regolate dalle norme dell'ordinamento e regolamento della categoria palombari, norme che presentano carattere di analogia con quelle che regolano tutte le altre categorie del C.R.E.M.».
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
