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[1]Dopo l'art. 101 e' aggiunto il seguente:
[2]«Art. 101-bis. - Prima formazione delle categorie elettricisti e siluristi.
[3]«Le categorie elettricisti e siluristi saranno costituite con ruoli distinti ed autonomi in tutti i gradi.
[4]Esse comprenderanno i militari che attualmente appartengono rispettivamente alle specialita' E. ed S. della categoria torpedinieri. A quest'ultima categoria restera' pertanto assegnato soltanto il personale minatore, mentre i torpedinieri P entreranno anche essi a far parte della categoria palombari, di nuova istituzione, giusta l'articolo seguente».
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
