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[1]La prima parte del 1° comma dell'art. 96 e' cosi' modificata:
[2]«I sottufficiali possono dopo aver ultimato 12 anni di ferma e fino a tutto il 14° anno di servizio purche' non congedati da piu' di due anni, presentare domanda per uno dei seguenti impieghi civili di Stato».
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
