Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Nell'art. 92, i numeri 2° e 3° relativi alla rimozione sono sostituiti dai seguenti:
[2]«2°) a qualunque pena prevista dal Codice penale comune nel Libro II, Titolo I - Capo I (esclusi gli articoli 273 e 274) - Capo II - Capo IV - Capo V (articoli da 301 a 307); Titolo II - Capo I (articoli 314, 315, 316 e 334) - Capo II (articoli 349 e 351): - Titolo III - Capo I (articoli 368 e da 371 a 377); Titolo V (articoli da 416 a 419); Titolo VI - Capo I - Capo II (articoli 438, 439, 440, 442, 445, 446 e 447); Titolo VII - Capo I - Capo II (articoli da 467 a 471) -Capo III (esclusi gli articoli 480, 481 e 484); - Titolo IX - Capo I - (articoli 519, 520 e 521) - Capo II (articoli da 530 a 537); Titolo XI - Capo II (articolo 564); Titolo XIII - Capo I (articoli 624, 625 e da 628 a 634) - Capo II (articoli 640, 645, 646 e 648) nonche' per i delitti preveduti dagli articoli 860 e 861 capoversi secondo e successivi del Codice di commercio;
[3]3°) per qualsiasi delitto ad una pena restrittiva della liberta' personale di qualsiasi durata, quando siavi congiunta come pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice la sottoposizione del condannato alla liberta' vigilata.
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
