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[1]Nell'art. 90:
[2]1° Dopo l'ultimo comma della lettera a), e' aggiunto il comma seguente:
[3]«I capi di 1ª classe che raggiungono l'eta' di 52 anni possono, in seguito a loro domanda, essere mantenuti in servizio, previo parere favorevole della Commissione di cui all'art. 56, fino al compimento del 56° anno di eta', purche' conservino l'idoneita' fisica e negli esami da essi sostenuti per la nomina a sottotenente del C.R.E.M. abbiano conseguita l'idoneita'. Durante il periodo in cui sono mantenuti in servizio, essi non possono piu' essere scrutinati per la nomina ad ufficiale e, giusta il disposto dell'ultimo comma dell'art. 4, assumono la denominazione di capi di 1ª classe trattenuti».
[4]2° La lettera b) e' abrogata e sostituita dalla seguente:
[5]«b) Per infermita'. Sono dispensati dal servizio per infermita' i sottufficiali di carriera e di leva, in seguito ad inabilita' permanente al servizio militare incondizionato. Per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe con almeno 12 anni di servizio, tale inabilita', nei casi di infermita' temporanea, deve essere pronunciata soltanto dopo la scadenza del termine massimo di aspettativa».
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
