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[1]L'art. 2 e' sostituito dal seguente:
[2]«Il personale del C.R.E.M. e' diviso nelle seguenti categorie:
[3]1. Marinai;
[4]2. Segnalatori;
[5]3. Cannonieri;
[6]4. Elettricisti;
[7]5. Specialisti direzione tiro;
[8]6. Istruttori educazione fisica;
[9]7. Aiutanti;
[10]8. Carpentieri;
[11]9. Radiotelegrafisti;
[12]10. Siluristi;
[13]11. Torpedinieri;
[14]12. Palombari;
[15]13. Meccanici;
[16]14. Furieri;
[17]15. Infermieri;
[18]16. Fuochisti;
[19]17. Musicanti;
[20]18. Trombettieri;
[21]19. Portuali.
[22]Le categorie possono essere divise in specialita' a seconda delle esigenze di servizio, con determinazione ministeriale.
[23]I particolari dell'Ordinamento di ciascuna categoria e specialita' sono definiti con determinazione ministeriale».
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
