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[1]Dopo l'art. 70 e' aggiunto il seguente articolo 70-bis:
[2]«Art. 70-bis. - Avanzamento straordinario per merito distinto ed eccezionale dei sottocapi volontari a premio al grado di secondo capo.
[3]«Potranno essere promossi secondi capi per merito distinto ed eccezionale, nella misura non superiore del 10% dei posti messi ogni anno a concorso per le singole categorie i sottocapi vincolati a ferme annuali, in seguito a proposta compilata dall'autorita' dalla quale l'interessato dipende, conformemente ai criteri ed alle modalita', stabilite dall'art. 67 per le promozioni a scelta eccezionale, in quanto applicabili.
[4]Appena conseguita tale promozione eccezionale, gli interessati prenderanno posto nel ruolo di anzianita' della propria categoria in coda ai pari grado del proprio corso ed assumeranno la stessa anzianita' di grado in relazione al futuro loro avanzamento».
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
