Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008. 431 parole tolte, 20 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: All'articolo 66 sono apportate le seguenti varianti:
tolto: 1ª Variante: nella colonna 6 della Tabella A, nella parte relativa all'avanzamento da capo di 2ª classe a capo di 1ª classe, sono aggiunte le seguenti parole: «salvo che per il concorso a capo musicante di 1ª classe, per il quale il limite sara' di 8 volte il numero dei posti messi a concorso, giusta l'ultimo comma dell'articolo 73».
tolto: 2ª Variante: la penultima e l'ultima colonna (colonne 6 e 7 della Tabella A), nella parte relativa all'avanzamento da capo di 1ª classe a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi sono modificate come segue:
tolto: a) colonna 6:
tolto: «Il Ministero fissa volta per volta l'aliquota dei capi di 1ª classe di ciascuna categoria per i quali e' prevista la nomina a sottotenente del C.R.E.M., tenendo conto delle vacanze prevedibili, fino al 31 dicembre dell'anno successivo, nel ruolo degli ufficiali del C.R.E.M., nel quale i capi di 1ª classe da scrutinare possono conseguire la nomina a sottotenente.
tolto: Il numero complessivo dei capi di 1ª classe da scrutinare, per ciascun quadro di avanzamento, sara' corrispondente al quintuplo circa delle dette vacanze prevedibili, e in nessun caso sara' inferiore a 10 per ciascun ruolo.
tolto: Nel caso di quadro di avanzamento per sottotenente in un ruolo di ufficiali del C.R.E.M., nel quale possono essere nominati capi di lª classe di diverse categorie, questi saranno chiamati allo scrutinio in numero proporzionale, in massima, alla quota parte assegnata alla propria categoria nel corrispondente ruolo di ufficiali del C.R.E.M. In tal caso, nello stabilire le aliquote saranno considerati soltanto i capi di lª classe di ciascuna categoria, che, avendo raggiunte le prescritte condizioni, abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art. 13».
tolto: b) colonna 7:
tolto: «Numero delle vacanze previste, fino al 31 dicembre dell'anno successivo, negli organici dei sottotenenti del C.R.E.M. del ruolo per il quale devesi compilare il quadro di avanzamento, piu' il 25% delle stesse con arrotondamento in eccesso. In nessun caso il numero degli inscritti in quadro di avanzamento, sara' inferiore a due per ogni ruolo».
tolto: 3ª Variante: Nella Tabella B, l'intestazione delle colonne 3, 4, 5, 6 e 7 e' modificata come segue:
tolto: colonna 3: «marinai, cannonieri, elettricisti, specialisti direzione tiro, carpentieri, siluristi, meccanici»;
tolto: colonna 4: «segnalatori (+ +); istruttori di educazione fisica; aiutanti e radiotelegrafisti»;
tolto: colonna 5: «furieri, furieri S. ed infermieri»;
tolto: colonna 6: «torpedinieri»;
tolto: colonna 7: «palombari, fuochisti (+++), musicanti, portuali, cannonieri costieri (+ + + +)».
tolto: 4ª Variante: nella nota (+) alla Tabella B, le parole «ed i torpedinieri E» sono sostituite dalle seguenti «e gli elettricisti».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1933-06-15;778~art24 · fonte del testo
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