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[1]Il 1° periodo dell'art. 53 e' modificato come segue:
[2]«Tranne il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 59, capi di 1ª classe non possono essere promossi al grado superiore, se non esistano vacanze nei ruoli di sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi, nei quali puo' essere loro concesso tale grado, a norma dell'art. 13 del presente testo unico».
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
