Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]In fine dell'art. 43 e' aggiunto il seguente comma:
[2]«Ai capi di 1ª classe trattenuti e' fatto lo stesso trattamento che ai capi di 1ª classe».
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
