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[1]L'art. 38 e' cosi' modificato, fatta eccezione per gli ultimi tre comma, che rimangono invariati:
[2]«Ai volontari a premio delle varie categorie e specialita' spettano al termine della ferma di anni 4:
- a)un premio di:
[3]L. 500 per i radiotelegrafisti;
[4]L. 600 per i cannonieri A, elettricisti, specialisti direzione tiro, siluristi, carpentieri, furieri e furieri di sussistenza;
[5]L. 700 per i marinai, segnalatori, meccanici, fuochisti O., ed A., infermieri, musicanti e portuali;
[6]L. 800 per i torpedinieri;
[7]L. 1000 per i cannonieri P. ed artificieri, specialisti direzione tiro provenienti dai cannonieri P. e palombari, per ogni anno di servizio prestato;
[8]«b) un premio di congedamento pari ad un premio annuale.
[9]Ai volontari a premio che, al termine della ferma di anni quattro, contraggono la ferma complementare a premio di anni due, viene corrisposto, all'atto della concessione, il premio relativo a tre anni.
[10]A coloro che abbiano ottenuto la ferma complementare a premio di anni due ed a coloro che abbiano ottenuto la commutazione alla ferma ordinaria di anni sei e vogliano o debbono congedarsi, al termine delle stesse, sara' corrisposto il premio relativo al secondo triennio di servizio, oltre ad un premio di congedamento pari a due premi annuali.
[11]Qualora abbiano invece chiesto ed ottenuto di vincolarsi ad ulteriori ferme complementari, i premi di cui al precedente capoverso, accresciuti delle corrispondenti annualita', verranno corrisposti all'atto del congedamento. Nessun premio spettera' oltre i dodici anni di ferma complessivamente».
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
