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[1]In fine dell'art. 37 sono aggiunti i comma seguenti:
[2]«Ai sottocapi volontari a premio promossi secondi capi per merito distinto ed eccezionale, giusta il disposto dell'art. 70 bis del presente testo unico, il soprassoldo di cui alla lettera b) decorrera' dal primo del mese successivo alla ottenuta promozione, indipendentemente dalla decorrenza della rafferma, la quale sara' quella prevista dall'art. 18.
[3]Verra' loro corrisposta, inoltre, la gratificazione di cui alla lettera a), all'atto della concessione della rafferma stessa».
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
