Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Nel 1° comma dell'art. 31 le parole: «marinai (specialita' nocchieri e palombari) e fuochisti» sono modificate come segue: «marinai (specialita' nocchieri), palombari e fuochisti».
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
