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[1]Il 5° comma dell'art. 25 e' cosi modificato:
[2]«Gli arruolati D che per mancanza di requisiti fisici non possono essere ammessi a seguire i corsi di ufficiali di complemento, sono classificati nelle categorie e specialita' piu' affini agli studi compiuti. Gli arruolati L, nelle stesse condizioni, saranno tutti classificati furieri L».
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
