Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]L'art. 18 e' cosi' modificato:
[2]«La rafferma ha la durata di anni sei e viene concessa, a domanda, ai sottocapi brevettati che, avendo superato il corso I.G.P., di cui all'art. 12, diano, per il complesso dei precedenti disciplinari, morali e professionali, sicuro affidamento di bene assolvere le funzioni di sottufficiale. La rafferma potra' coincidere con la promozione a sottufficiale, quando le disponibilita' degli organici, in rapporto all'aliquota della forza bilanciata, stabilita dall'art. 5 del vigente ordinamento, lo consentano.
[3]Le domande di rafferma debbono giungere al Comando superiore del C.R.E.M. un mese prima della formazione dei quadri di avanzamento a secondo capo.
[4]I sottocapi brevettati giudicati non idonei all'avanzamento per motivi di salute, o per i quali la Commissione di avanzamento ritenga di dover soprassedere nel pronunciare giudizio definitivo, possono chiedere ed ottenere di rimanere in servizio senza vincolo di ferma per il periodo massimo di un anno.
[5]La posizione di questi militari viene ripresa in esame in occasione di nuove riunioni della Commissione di avanzamento, com'e' detto all'art. 55.
[6]In tal caso la rafferma, se concessa avra' decorrenza dalla data di ultimazione della ferma, mentre il relativo soprassoldo sara' corrisposto dalla data della effettuata concessione.
[7]Per quanto riguarda i sottocapi volontari a premio proposti per la promozione a secondo capo per merito distinto ed eccezionale, giusta quanto dispone l'art. 70-bis del presente testo unico, le autorita', che formuleranno le proposte in parola, invieranno, contemporaneamente ad esse, la domanda di rafferma dell'interessato compilata e documentata secondo le prescritte norme.
[8]Nel caso di accoglimento della domanda, la rafferma decorrera' dal giorno in cui gli interessati hanno ultimata la ferma volontaria biennale a premio.
[9]La rafferma non puo' essere concessa a chi ottenne assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale, salvo i casi di permessi in extremis; ne' a chi contrasse matrimonio senza il prescritto assenso o matrimonio religioso non valido agli effetti civili».
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
