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[1]All'art. 16 e' aggiunto il seguente capoverso:
[2]«Dopo il dodicesimo anno di ferma (e cioe' dopo la sesta ferma complementare a premio di un anno), le ulteriori ferme annuali si intendono concesse senza diritto ad alcun premio. Da tale epoca gli interessati potranno restare in servizio fino al raggiungimento del periodo minimo necessario per maturare il diritto a pensione da liquidare a suo tempo con le norme in vigore sulla paga da essi percepita».
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
