Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]I primi due comma dell'art. 15 sono cosi modificati:
[2]«Il Ministro per la marina ha facolta' di commutare la ferma volontaria a premio in quella ordinaria, previo il concorso di cui all'art. 8, ai sottocapi volontari a premio, vincolati dalla ferma biennale prevista dal successivo art. 16. Otterranno tale commutazione i primi risultati nella graduatoria compilata con le modalita' di cui al precitato articolo 8, in relazione ai posti disponibili, messi a concorso per ciascuna categoria. La commutazione stessa sara' pero' resa definitiva, dando quindi diritto al passaggio in carriera, soltanto dopo l'esito favorevole del corso I.G.P., che sara' seguito prima che abbia termine il secondo anno della ferma complementare biennale a premio.
[3]Nel caso di insuccesso al corso predetto, i riprovati saranno ripristinati nella ferma complementare biennale a premio».
Testo in vigore dal 12 luglio 1933 al 22 dicembre 2008
