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Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1961 al 9 ottobre 2010. 401 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Al testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

tolto: l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "I sottufficiali di cui all'articolo 2, ammessi all'Accademia militare, sono cancellati dai ruoli per assumere la qualita' di allievi. Qualora debbano, successivamente, cessare dalla qualita' di allievi dei corsi, essi sono reintegrati nel grado e il tempo trascorso in Accademia e' computato nella anzianita' di grado. Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione"; la lettera b) dell'articolo 12 e' sostituita dalla seguente: "b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico ovvero diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista"; il primo e il secondo comma dell'articolo 26 sono sostituiti dai seguenti: "Gli ufficiali di complemento del servizio sanitario (medici e chimici farmacisti) e del servizio veterinario sono normalmente tratti dai militari che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'articolo 12 (ad eccezione dei chimici farmacisti per i quali occorre il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista) ed abbiano superato i corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi stessi. Possono pero' essere reclutati anche dagli ufficiali inferiori di complemento, dai sottufficiali e dai militari di truppa - anche se in congedo assoluto - di qualsiasi arma o servizio che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'articolo 12 (salva, per i chimici farmacisti, l'eccezione di cui sopra) ed abbiano superato gli appositi esperimenti; per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina e' portato a 55 anni e la nomina stessa ha luogo, secondo l'eta', nella categoria del complemento o della riserva di complemento"; l'ultimo comma dell'articolo 27, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 636, e' sostituito dai seguenti: "I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere b), c) e d) sono nominati direttamente sottotenenti, non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina anzidetta e' stabilito a cinquantacinque anni. Per i marescialli maggiori nominati ad una delle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, il detto limite di eta' e' di 58 anni. Le nomine a sottotenente effettuate a norma del presente articolo hanno luogo, secondo l'eta', nelle categorie del complemento o della riserva di complemento".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-03-09;202~art1 · fonte del testo

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