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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il numero dei direttori e dei vice direttori capi di sezione staccata e addetti di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, convertito in legge con la legge 21 novembre 1928, n. 2781, e' modificato nel modo seguente:
[8]Direttori...... Colonnelli o tenenti colonnelli..... 11 Vice direttori capi di sezione staccata. \ > Tenenti colonnelli, maggiori o capitani. 98 Addetti....... /
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 20 dicembre 1932 - Anno XI
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Gazzera Jung
[13]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009
