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[1]Nelle disposizioni vigenti, ovunque compaiano le diciture:
[2]«servizio tecnico di artiglieria», «artiglieria da montagna», «servizio degli specialisti del genio», «direzione del centro chimico militare», esse saranno sostituite rispettivamente dalle diciture: «servizio tecnico delle armi e munizioni», «artiglieria alpina», «servizio studi ed esperienze del genio», «direzione del servizio chimico militare», adottate nel presente testo.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 4 giugno 1934 - Anno XII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Jung
[7]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 26 giugno 1934 al 16 dicembre 2009
