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[1]All'art. 24 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive modificazioni, e' sostituito il seguente:
[2]Servizio chimico militare.
[3]Il Servizio chimico militare comprende: un reparto chimico con annesso deposito territoriale; centri sperimentali staccati il cui numero e la cui specie saranno stabiliti, in relazione alle esigenze del servizio, per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze.
[4]Al Servizio chimico militare sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori che appartengono alle varie armi e corpi e sono compresi nelle tabelle dell'Arma o Corpo rispettivo.
Testo in vigore dal 26 giugno 1934 al 16 dicembre 2009
